Per molti studenti si sta avvicinando il momento di affrontare gli esami di stato e per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento è importante riportare alcune informazioni essenziali.
Come previsto dal Decreto N. 5669 del 12 Luglio 2011, Articolo 6, comma 3, relativo alle Forme di Valutazione:
“Vanno tenute in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico in sede di Esami di Stato si possono riservare tempi più lunghi di quelli ordinati. Le medesime commissioni assicurano, altresì, l’utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.
Ne consegue che durante l’esame gli studenti possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi (inclusi software didattici e sintesi vocale) e le misure dispensative previste dal PDP, usati durante l’anno scolastico.
Nello specifico possono:
-Utilizzare dispositivi per ascoltare i testi delle prove,
-Usufruire di un componente della commissione che possa leggere i testi delle prove,
-Usufruire di tempi più lunghi per lo svolgimento dello prove,
-Utilizzare schemi e mappe concettuali prodotti durante l’anno,
-Utilizzare software didattici e strumenti informatici, impiegati nel corso dell’anno scolastico.
I materiali prodotti durante l’anno da utilizzare in sede di esame vanno consegnati anticipatamente alla segreteria della scuola, affinché siano timbrati e firmati.
Per le lingue straniere:
Per gli studenti che hanno usufruito della dispensa dallo scritto della/e lingua/e straniera/e, e hanno portato a termine un percorso scolastico ordinario, è previsto lo svolgimento della prova orale in sostituzione alla prova scritta.
Gli studenti che invece hanno seguito un percorso differenziato con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e , possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell’ attestazione, come previsto per gli alunni con disabilità. ( O.M. n. 257 , articolo 23, comma 2)
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